Autovelox, controllo targa e contestabilità delle multe

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che le multe date a seguito di rilevamenti con Autovelox e sistemi Tutor possono essere contestate, perché gli apparecchi non sono ancora omologati per questo specifico compito.

 

Trasgressioni riconosciute dal controllo targa

La Legge di Stabilità (n.208 del 28/12/2015) ha stabilito che tramite il controllo targa dei veicoli si possono rilevare le seguenti trasgressioni:

  • Assenza di revisione.
  • Eccesso di velocità, ma anche velocità tanto lenta da costituire un ostacolo al traffico.
  • Circolazione contromano.
  • Violazione dei segnali stradali.
  • Violazione di massa che supera il pieno carico.
  • Circolazione sui veicoli a due ruote con più passeggeri di quanti permessi.
  • Mancato uso del casco.
  • Assicurazione scaduta o assenza di RCA.
  • Violazione della misura cautelare del sequestro o confisca amministrativa.
  • Violazione del fermo amministrativo.

In tutti questi casi, non è necessario che l’infrazione sia contestata immediatamente, ma è sufficiente il controllo targa tramite la rilevazione delle apparecchiature omologate.

 

Il dettaglio

È bene specificare che quanto detto più sopra è valido esclusivamente se gli apparecchi sono omologati. Tuttavia, al momento, sembra che nemmeno il Ministero dei Trasporti sia al corrente di sistemi omologati, per esempio, per verificare il pagamento dell’assicurazione. Stando così le cose, non è, quindi, nemmeno necessario recarsi dalle autorità per i dettagli dell’accertamento delle violazioni. Pertanto, perché l’accertamento sia valido, è necessario che siano presenti gli organi di polizia per fare le verifiche del caso, o che questi spieghino il motivo per cui non è stato possibile fare subito la contestazione.

 

Il Garante per la Privacy

Sui sistemi di controllo targa è intervenuto anche il Garante per la Privacy, in particolare con il comma 5.3: “Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada”. Innanzi tutto:

 

L’utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

 

A seguire:

 

Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).

 

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l’amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all’utilizzo di dispositivi elettronici.

 

Infine:

 

l’obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

 

Quindi, per far sì che le multe non possano essere contestate, i sistemi di rilevamento e controllo targa devono essere ben segnalati, e ben segnalata deve essere anche la loro specifica funzione.